STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"OLTRE L’HOBBY"
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1
E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata "OLTRE L’HOBBY" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Art. 2
L’associazione ha sede attualmente in Sermoneta LT, Piazza del Popolo 11 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’associazione dei soci.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste della normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Art. 4
OLTRE L’HOBBY è un’Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno
Rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
di promuovere lo sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
di promuovere l’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente, anche attraverso incontri, seminari, convegni e corsi.
di promuovere e diffondere tutte le forme di attività hobbistiche, di bricolage, del fai da te, del piccolo restauro di antiquariato, di collezionismo, e quanto sia volto alla realizzazione di manufatti frutto del proprio ingegno e fantasia al fine di valorizzare le attitudini e le capacità umane e professionali;
di organizzare delle Mostre-Marcato-Scambio, manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo;
di promuovere lo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all’attività giovanile, anche attraverso gite studio con visita ad artisti, artigiani, beni culturali e scavi archeologici.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti avanti scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, compresa la gestione di punti verdi qualità e di stabilimenti balneari con punti ristoro, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, elusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Art. 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere:
Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilita dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Art. 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamenti nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
Art. 7
La qualità di socio si perde per:
Decesso;
Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previe contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
da eventuali proventi derivati da attività associative (manifestazioni e iniziative);
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
contributi di organismi internazionali;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
·
beni mobili ed immobili:·
donazioni, lasciti o successioni;Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono organi dell’associazione:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori;
i Probiviri;
il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbliga tutti gli associati.
L’ assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha, il compito:
di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
di deliberare sulle modifiche dello statuto;
lo scioglimento eventuale dell’associazione stessa.
Art. 11
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro il mese di aprile.
Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò appositamente delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione; oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione; oppure ancora a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva anche dello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 12
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consigli Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente, oppure in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’ associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo pio all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Art.16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Art. 20
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obbiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
PROBIVIRI
Art. 21
L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’ assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Art. 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
(timbro originale)
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA
Allegato all’atto registrato il 28/11/2002 al n. 8315 serie 3.
Il capo team
F. CANTRIMO